Art. 11 — Determinazione del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, al fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)prezzo medio per pagina della classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
  • b)tiratura complessiva dell'edizione;
  • c)confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art11 · fonte del testo