Art. 10 — Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati

Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:

  • a)nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
  • b)anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia;
  • c)codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore. Sui documenti e' altresi' apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106». Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art10 · fonte del testo