Art. 40 — Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica
Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
