Art. 40 — Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati. Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art40 · fonte del testo