Art. 31 — Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature e' stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
