Art. 31 — Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature e' stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art31 · fonte del testo