Art. 42 — Commissione per il deposito legale

E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge. La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalita' delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge. La Commissione e' composta:

  • a)dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
  • b)da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  • c)dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
  • d)dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
  • e)dal Direttore della Discoteca di Stato e del Museo dell'audiovisivo;
  • f)dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
  • g)dal Direttore della Cineteca nazionale;
  • h)dal Direttore della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia;
  • i)da un rappresentante designato dall'ANCI;
  • l)da un rappresentante designato dall'UPI;
  • m)da un rappresentante designato dal Coordinamento dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
  • a)il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
  • b)il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
  • c)il Direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • d)un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
  • e)i rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
  • f)un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB). La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita' e rimborsi di alcun tipo. Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione e' assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art42 · fonte del testo