Art. 17 — Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video

Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art17 · fonte del testo