Art. 10 — Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 2007 al 1 gennaio 2009. 270 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessita' di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-20;187~art10 · fonte del testo
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