Art. 9 — Trattamento economico
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 2006 al 21 ottobre 2014. 943 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice Ministro e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari disagevoli, alla qualita' della prestazione individuale. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 LUGLIO 2014, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;245~art9 · fonte del testo
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