Art. 5 — Comitato di gestione

Il Comitato di gestione e' composto da quattro membri, nonche' dal Direttore generale, che lo presiede. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono cosi' designati:

  • a)due componenti dal Ministro degli affari esteri;
  • b)un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • c)un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attivita' dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del Direttore generale:
  • a)verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di attivita';
  • b)delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
  • c)delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e regolamentari generali. Nessun compenso e' dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 2011 al 29 agosto 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 2014, n. 125

    - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;243~art5 · fonte del testo