Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente: uno il Ministero degli affari esteri; uno il Ministero del tesoro; due il Ministero dell'agricoltura e foreste; uno il Ministero del commercio con l'estero; uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione. I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli gia' facenti parte del Comitato stesso. E' presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. E' vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa. ((Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente)).

Testo vigente dal 23 agosto 2005

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1948 al 23 agosto 2005. 24 parole aggiunte.

… presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa. aggiunto: Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1182~art4 · fonte del testo