Art. 4 — Direttore generale
Il Direttore generale e' nominato, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri. L'incarico di cui al comma 1 e' rinnovabile anche oltre il limite temporale di cinque anni. Il Direttore generale e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO. Il Direttore generale:
- a)rappresenta lo IAO e lo dirige;
- b)presiede il Comitato di gestione;
- c)propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;
- d)dirige gli uffici dello IAO e le relative attivita';
- e)conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;
- f)svolge le funzioni ed attivita' amministrative individuate dal Regolamento di cui all'articolo 7. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dello IAO. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
1- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
