Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Azienda ed e' composto:

  • a)da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale puo' delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;
  • b)dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • c)dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • d)dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • e)dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;
  • f)dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
  • g)da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
  • h)da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo articolo 10.
  • i)((dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • l)dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • m)dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)). Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, e' segretario del Consiglio di amministrazione. I due componenti di cui alla lettera 12) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

Testo vigente dal 16 febbraio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1966 al 16 febbraio 1969. 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

aggiunto: l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

aggiunto: m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art5 · fonte del testo