Art. 2 — Composizione
I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro, tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Consiglio superiore e' cosi' composto:
- a)il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore;
- b)il segretario generale del Ministero delle comunicazioni;
- c)quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- d)un magistrato del Consiglio di Stato;
- e)un magistrato della Corte dei conti;
- f)un avvocato dello Stato;
- g)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- h)un rappresentante del Ministero dell'interno;
- i)un rappresentante del Ministero della difesa;
- l)un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- m)un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca;
- n)un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1;
- o)un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di riconosciuta esperienza nel settore;
- p)diciassette membri scelti tra persone dotate di elevata professionalita' e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialita', economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3 I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo. 3 Con decreto del Ministro e' istituito un apposito elenco, composto da non piu' di ventiquattro nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore puo' chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto. La carica di componente del Consiglio superiore e' incompatibile con la titolarita' di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilita' ed il componente, benche' diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:
- a)rispettare l'obbligo di riservatezza;
- b)non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico;
- c)non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attivita' istituzionale e alle finalita' perseguite dal Ministero delle comunicazioni;
- d)intervenire personalmente alle sedute dell'organo. In caso di assenza ingiustificata protratta per tre sedute consecutive, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalita' di cui ai commi precedenti. Comporta altresi' decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennita' fissa, nonche' un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di una seduta al giorno ed sei sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2 Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente di seconda fascia. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72
2con decorrenza dal 1 luglio 2006
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento."
D.P.C.M. 25 maggio 2011
3Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240), nel modificare l'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.
Testo vigente dal 29 ottobre 2011
