Art. 4 — Composizione

La Commissione e' composta da:

  • a)un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;
  • b)tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno designato dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i diritti e le pari opportunita';
  • c)un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
  • d)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  • e)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • f)due rappresentanti del Ministero della giustizia;
  • g)un rappresentante del Ministero della salute;
  • h)un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • i)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • l)quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
  • m)tre rappresentanti designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
  • n)tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Puo' adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva. L'indennita' gia' attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 25 luglio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108~art4 · fonte del testo