Art. 3 — Ordinamento

Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. (( Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonche' nella giunta di cui al comma 6. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

  • a)sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;
  • b)sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;
  • c)sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialita' ed intermedialita'; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale. )) Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore ((, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore)) e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta. La nomina dei presidenti ((...)) di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72)).

Testo vigente dal 30 giugno 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2005 al 30 giugno 2007. 77 parole tolte, 46 parole aggiunte in 4 capoversi.

… maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Consiglio tolto: superiore si articola in tolto: quattro aggiunto: tre sezioni, ciascuna composta tolto: da almeno sette membri aggiunto: di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonche' nella giuntatolto: , ciascuna dotata di un segretario e dell'occorrente personale, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 5 aggiunto: di cui al comma 6. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; aggiunto: affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;

c) sezione III: ricerca e sperimentazionetolto: ;aggiunto: , nuove tecnologie; tolto: istruzione e aggiornamento professionale;

tolto: d) sezione IV: multimedialita' ed intermedialita'; tolto: contenuti; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta aggiunto: istruzione, formazione ed aggiornamento professionale. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello … il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superioreaggiunto: , presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del … 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta. La nomina dei presidenti tolto: di giunta e diaggiunto: ... di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla. tolto: Con decreto del Ministro puo' essere ulteriormente disciplinato, in attuazione del presente regolamento, il funzionamento del Consiglio superiore. Con le stesse modalita' possono essere modificate le competenze di cui al comma 5 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;243~art3 · fonte del testo