Art. 5 — Disposizioni transitorie e finali del presente capo
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento. 1 A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 25 maggio 2011
1Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui al presente articolo sono prorogati per un biennio.
Testo vigente dal 29 ottobre 2011
