Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli equidi registrati che lasciano l'azienda sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato E nonche', se destinati agli scambi intracomunitari, dall'attestato di cui all'allegato B. Gli equidi da allevamento, reddito e macello sono scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato C. L'attestato di cui all'allegato B e il certificato di cui all'allegato C sono compilati entro 48 ore o al piu' tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente e sono redatti in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Il certificato, che deve constare di un solo foglio, ha validita' per dieci giorni e, per gli equidi di cui al comma 2, puo' essere unico per tutta la partita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art8 · fonte del testo
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