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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli equidi devono essere trasportati, nel piu' breve tempo possibile dalle aziende di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzato. I mezzi di trasporto e di contenzione utilizzati devono essere regolarmente puliti e disinfettati per ogni trasporto e tali da impedire la fuoriuscita di feci, strame e foraggio. Le modalita' del trasporto devono essere tali da assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe generali o limitate, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), per gli equidi da macello, a condizione che l'animale:

tolto: a) sia provvisto di un marchio particolare indicante che esso e' destinato al macello e nel certificato sanitario sia indicata la deroga;

tolto: b) sia trasportato direttamente al mattatoio e macellato entro cinque giorni dall'arrivo. Il veterinario ufficiale annota in un registro il numero di identificazione o del documento di identificazione dell'equide abbattuto e comunica all'autorita' competente del luogo di spedizione l'avvenuto abbattimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art7 · fonte del testo