Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il movimento di equidi registrati, il Ministero della sanita' puo' stabilire misure di controllo diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 3, lettera c), purche' ad esse equivalenti; in tal caso, informandone la Commissione, puo' autorizzare, su base di reciprocita', negli scambi con gli Stati membri, deroghe nell'obbligo della visita veterinaria nelle 48 ore antecedenti la partenza nonche' all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art6 · fonte del testo
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