Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 236 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per:
tolto: a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;
tolto: b) equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina, nonche' gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;
tolto: c) equide registrato: qualsiasi equide registrato conformemente alla legge del 15 gennaio 1991, n. 30;
tolto: d) equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti;
tolto: e) equidi da allevamento e da reddito: gli equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate alle lettere c) e d);
tolto: f) Stato membro o Paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Paese membro o Paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica nel caso di equidi non vaccinati, o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata negli ultimi dodici mesi;
tolto: g) malattia soggetta all'obbligo di denuncia: le malattie elencate nell'allegato A;
tolto: h) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi delle disposizioni vigenti;
tolto: i) ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un Paese terzo e ammesso nel territorio della Comunita' per un periodo stabilito dalla Commissione e comunque non superiore a novanta giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;243~art2 · fonte del testo
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