Art. 4 — Il consiglio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 21 settembre 2001, n. 389.
Abrogato dal 11 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1995 al 11 novembre 2001. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio e' composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione dall'incarico di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalita' e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 SETTEMBRE 2001, N. 389
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-21;242~art4 · fonte del testo
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