Il sistema contabile dell'Ente comprende:

  • a)lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;
  • b)il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;
  • c)il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonche' i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonche' le riscossioni delle entrate;
  • d)la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilita' a cura del collegio dei revisori. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art22 · fonte del testo