Art. 22 — Bilanci dell'Ente
Il sistema contabile dell'Ente comprende:
- a)lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;
- b)il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;
- c)il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonche' i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonche' le riscossioni delle entrate;
- d)la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilita' a cura del collegio dei revisori. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
