Art. 11 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 9 ottobre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari ad euro 17.000, a decorrere dall'anno 2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari importo sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-24;162~art11 · fonte del testo
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