Art. 3 — Struttura della Direzione generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1991 al 10 giugno 2001. 262 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e' strutturata su sei uffici a livello dirigenziale D e su diciotto uffici a livello dirigenziale E. Due uffici a livello di funzioni dirigenziali D svolgono funzioni di vice direttore generale. I restanti quattro uffici a livello di funzioni dirigenziali D svolgono funzioni di coordinamento di due o piu' uffici a livello dirigenziale E, rispettivamente nei settori del petrolio, dell'energia elettrica, dei combustibili solidi e gassosi e del risparmio e fonti rinnovabili. La Direzione generale si avvale altresi' di tre dirigenti superiori e di quattro primi dirigenti con funzioni, rispettivamente, di consigliere ministeriale aggiunto e di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca. Uno dei consiglieri ministeriali aggiunti svolge altresi' funzioni organizzative e di segretariato a supporto del direttore generale. Le conseguenti modifiche alla ripartizione interna delle competenze ed all'ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1960, n. 1483. Ai fini della copertura dei posti di funzione di cui ai commi 1 e 3 si fa ricorso ai dirigenti di cui al quadro C della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall'allegato 1 al presente decreto, nonche' a tre dirigenti superiori, di cui uno con funzioni di vice direttore generale e due con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, ed a quattro primi dirigenti, con funzioni di direttore di divisione, fra quelli di cui al quadro A della medesima tabella XIV.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241~art3 · fonte del testo
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