Art. 3 — Direzione generale degli affari generali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2000 al 10 giugno 2001. 188 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Direzione generale degli affari generali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
tolto: a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;
tolto: b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;
tolto: c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
tolto: c-bis) attivita' di formazione del personale del Ministero;
tolto: c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunita';
tolto: d) supporto tecnico - organizzativo all'attivita' di contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita' del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico;
tolto: e) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;
tolto: f) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e materie residue di carattere generale relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture del Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-28;220~art3 · fonte del testo
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