Art. 5 — Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1995 al 10 giugno 2001. 191 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni:
tolto: a) predispone gli atti di concessione e le relative convenzioni ovvero rilascia le concessioni, licenze, autorizzazioni e certificazioni di propria competenza;
tolto: b) coordina l'attivita' degli uffici periferici volta al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonche' alle relative verifiche;
tolto: c) esercita, sia a livello centrale che attraverso gli uffici periferici, le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei concessionari;
tolto: d) formula disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime di concorrenza;
tolto: e) compie gli atti di gestione amministrativo-contabile attinenti alle concessioni, curando, d'intesa con il cassiere centrale del Ministero, l'acquisizione dei canoni;
tolto: f) svolge l'attivita' tecnica inerente alle concessioni, assegnando le frequenze e vigilando sul rispetto delle modalita' tecniche contenute nelle concessioni ed autorizzazioni nonche' nei contratti di programma e di servizio;
tolto: g) autorizza la connessione alla rete pubblica delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati di omologazione;
tolto: h) approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle concessionarie e le relative modifiche;
tolto: i) partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-03-24;166~art5 · fonte del testo
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