Art. 1 — Funzioni della Direzione generale
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 175.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1991 al 10 giugno 2001. 258 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base esercita le seguenti funzioni:
tolto: a) cura e predispone gli atti di propria competenza connessi all'applicazione delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;
tolto: b) cura gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
tolto: c) fornisce supporto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni, di rapporti informativi con il Parlamento, di elaborazione di studi statistici, di rapporti con il Comitato interministeriale prezzi (CIP) in ordine alla politica tariffaria e dei prezzi, di armonizzazione della politica energetica con lo sviluppo dell'industria nazionale;
tolto: d) analizza e predispone proposte di provvedimenti normativi sulle tematiche di propria competenza;
tolto: e) fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni locali per l'attuazione di programmi territoriali sulle tematiche di propria competenza;
tolto: f) cura i rapporti nell'ambito della Comunita' europea e di altri organismi internazionali in tema di politica energetica e i rapporti con le amministrazioni di altri Paesi per le materie di propria competenza;
tolto: g) cura e predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio di ogni altra attribuzione in materia energetica demandata da leggi e regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;241~art1 · fonte del testo
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