Art. 120
Corresponsione e modalita' dei pagamenti (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000) I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformita', la consegna e l'accettazione, nonche' ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni gia' eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalita' previste dal contratto. Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
