Art. 112

Modalita' della verifica di conformita' (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000) E' data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui e' effettuata la verifica di conformita', con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantita' di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformita'. L'organo di verifica puo' avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art112 · fonte del testo