Art. 119 — Consegne frazionate

Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato. L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati agli effetti della determinazione delle penalita' nelle quali la ditta puo' incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art119 · fonte del testo