All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;". All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";
- b)al comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono inserite le seguenti: "Vice Ministri e";
- c)al comma 5, le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono". All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera b), dopo le parole: "per il responsabile della Segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro";
- b)alla lettera c), dopo le parole: "per il segretario particolare del Ministro," sono inserite le seguenti: "per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,". Nella rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e". Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e' inserito il seguente: "Articolo 9-bis (Ufficio del vice Ministro). - 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.". All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Testo vigente dal 29 luglio 2002
