All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
- b)dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro». All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»;
- b)al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le seguenti: «dei vice Ministri e»;
- c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.». Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera b), dopo le parole: «Responsabile della segreteria tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
- b)alla lettera c), dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro», sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
- c)alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice Ministro». All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;
- b)dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1. 2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresi', d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.». All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri»;
- b)al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro». All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».
Testo vigente dal 17 settembre 2003
