Art. 121 — Organi della Cassa delle ammende
Sono organi della Cassa delle ammende:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il segretario. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Testo vigente dal 1 marzo 2009
