Art. 120 — Assistenti volontari

L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuita' di presenza in determinati settori di attivita'. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni. Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di attivita' che l'assistente volontario puo' svolgere e, in particolare, se egli e' ammesso a frequentare uno o piu' istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale e' positiva, si considera rinnovata. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attivita' del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ((ai centri di servizio sociale secondo le modalita')) e i tempi previsti per le attivita' trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio tolto: sociali aggiunto: sociale secondo le modalita' e i tempi previsti per le attivita' trattamentali e per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art120 · fonte del testo