Art. 124 — Segretario

Il segretario della Cassa delle ammende e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalita' in considerazione delle sue attribuzioni. Il segretario:

  • a)dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
  • b)cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovra' sottoporre al ((consiglio di amministrazione)) e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
  • c)partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facolta' di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
  • d)redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;
  • e)esegue le direttive impartite dal presidente;
  • f)cura la tenuta della contabilita' della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;
  • g)redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
  • h)e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
  • i)cura l'organizzazione e la gestione delle attivita' operative della Cassa e di esse risponde al presidente;
  • j)coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonche' quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per l'espletamento di tale ultima attivita' potra' avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g);
  • k)adempie a tutte le attivita' amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti;
  • l)provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
  • m)sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2001 al 1 marzo 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art124 · fonte del testo