Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche' disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella ((legge 31 dicembre 2009, n. 196)), ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.((Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.))

Testo vigente dal 14 giugno 2016

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 14 giugno 2016. 5 parole tolte, 53 parole aggiunte.

… nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. tolto: 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge tolto: 3 aprile 1997 aggiunto: 31 dicembre 2009, n. tolto: 94 aggiunto: 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: .Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art4 · fonte del testo