La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e di servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a uno o piu' dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Il Capo di Gabinetto puo' attribuire temporaneamente specifici incarichi ad unita' di personale inquadrate negli Uffici alle dirette dipendenze del Ministro per esigenze connesse allo svolgimento di determinate attivita' o alla realizzazione dei singoli progetti. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvedono i competenti dipartimenti del Ministero o le Agenzie fiscali, mediante assegnazione di unita' di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della guardia di finanza. I competenti dipartimenti del Ministero forniscono altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227~art11 · fonte del testo