Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, primo periodo, e 4 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. La funzione di coordinamento delle attivita' di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria e' attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Alla predetta Scuola sono attribuite le relative risorse e sono assegnati il personale adibito al predetto servizio, nonche' un contingente pari a dodici posti di livello dirigenziale non generale. Le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono modificate in conformita' con le disposizioni del presente regolamento. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze si intendono riferite al capo dell'Ufficio legislativo-Finanze di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227~art12 · fonte del testo