Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato:

  • a)al Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
  • b)al Capo dell'Ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
  • c)al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato nonche' ai vice Capo Gabinetto e ai vice capo Ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
  • d)al Capo dell'Ufficio stampa: un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso dell'attribuzione anche delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
  • e)al Portavoce del Ministro, ove nominato: trattamento non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1, ivi compresi i loro vice, gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e il Consigliere diplomatico mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, in attuazione del vigente quadro normativo in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale emolumento accessorio e' fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto; ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell'Ufficio legislativo; ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere Diplomatico, per il capo Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero. Al personale con contratto a tempo determinato e' attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni Centrali per l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione e' attribuita una voce retributiva di importo non superiore al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti di livello non generale del Ministero. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non comporta incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 5 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161~art13 · fonte del testo