Modalita' della gestione La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 4, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa.

Testo vigente dal 5 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161~art14 · fonte del testo