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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 16 luglio 2005. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1. L'importazione e' subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunita' economica europea. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art9 · fonte del testo