Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 16 luglio 2005. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'importazione dello sperma puo' essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:
tolto: a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'art. 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;
tolto: b) scortare lo sperma in un esemplare originale;
tolto: c) consistere di un solo foglio;
tolto: d) prevedere un solo destinatario. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunita' economica europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art10 · fonte del testo
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