Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 16 luglio 2005. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando cio' sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art6 · fonte del testo
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