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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1996 al 16 luglio 2005. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente regolamento si intende per:

tolto: a) 'sperma': il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

tolto: b) 'centro di raccolta dello sperma': uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

tolto: c) 'veterinario ufficiale': veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanita' o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

tolto: d) 'veterinario responsabile di un centro': il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;

tolto: e) 'partita': una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato;

tolto: f) 'Paese di raccolta': lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;

tolto: g) 'laboratorio riconosciuto': il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) 'raccolta': un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art1 · fonte del testo