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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 16 luglio 2005. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Lo sperma puo' essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

tolto: a) che la raccolta ed il trattamento, in vista della fecondazione artificiale, siano effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

tolto: b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

tolto: c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C;

tolto: d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art2 · fonte del testo