Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Abrogato dal 16 luglio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1996 al 16 luglio 2005. 369 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento. Fino al 31 dicembre 1998 il Ministro della sanita' puo' autorizzare, a condizioni di reciprocita', l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione di un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette. Tuttavia lo sperma di animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di rinotracheite bovina infettiva deve subire una prova d'isolamento del virus effettuata almeno sul 10% di ogni raccolta di sperma con un minimo di cinque lamelle. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario. I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti in sede comunitaria. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanita' puo' rifiutare l'introduzione di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire che la facolta' di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro. Non e' ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta, con un minimo di cinque lamelle, e' sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 132
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;226~art3 · fonte del testo
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