L'iscritto ordinario che sia, per piu' categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 18 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresi' precisata la qualifica, allorche' si tratti di autori o editori con piu' qualifiche tra quelle elencate nell'art. 37. Non e' ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie. E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purche' l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonche' complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art19 · fonte del testo