Per la sezione Cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrativi:

  • a)hanno diritto i essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;
  • b)hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi, gli iscritti ordinari produttori e concessionari, che abbiano diritto di essere votati a norma della precedente lettera a), nonche' tutti gli altri iscritti.

Testo vigente dal 24 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art60bis · fonte del testo