Il direttore generale e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34. Il direttore generale:
- a)dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa';
- b)provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovrintende alla gestione della Societa';
- c)adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
- d)nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento;
- e)interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa';
- f)esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
