Il direttore generale e' nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34. Il direttore generale:

  • a)dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Societa';
  • b)provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Societa' e sovrintende alla gestione della Societa';
  • c)adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Societa' la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
  • d)nomina e revoca gli agenti della Societa', a norma di regolamento;
  • e)interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Societa';
  • f)esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art49 · fonte del testo