Art. 13
Il contratto d'impegno del personale di cui al precedente art. 12 s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla, scadenza, la volonta' di non procedere alla rinnovazione. Il contratto puo' essere risolto per una, delle seguenti cause:
- a)dimissioni volontarie o d'ufficio;
- b)incapacita' fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- c)licenziamento per motivi disciplinari o scarso rendimento;
- d)licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto. Esse hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
